(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo 
                      n. 16 del 28 marzo 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
               Sospensione degli effetti dell'art. 63 
                    della legge regionale 1/2012 
 
    1. Gli effetti dei commi da 1  a  13  dell'art.  63  della  legge
regionale 10 gennaio 2012, n. 1 recante "Disposizioni finanziarie per
la redazione del bilancio annuale 2012  e  pluriennale  2012  -  2014
della  Regione  Abruzzo  (Legge  Finanziaria  Regionale  2012)"  sono
sospesi dal 1° gennaio 2012 al 30 aprile 2012. 
    2. Gli effetti del comma 14 dell'art. 63  della  legge  regionale
1/2012 sono sospesi dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2012. 
    3. Nei periodi di sospensione  di  cui  ai  commi  1  e  2  trova
applicazione la disciplina gia' vigente in materia.