(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 16 del 28 marzo 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Sospensione degli effetti dell'art. 63 della legge regionale 1/2012 1. Gli effetti dei commi da 1 a 13 dell'art. 63 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)" sono sospesi dal 1° gennaio 2012 al 30 aprile 2012. 2. Gli effetti del comma 14 dell'art. 63 della legge regionale 1/2012 sono sospesi dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2012. 3. Nei periodi di sospensione di cui ai commi 1 e 2 trova applicazione la disciplina gia' vigente in materia.